Non tutti applicano la norma di legge che è in vigore ormai da alcuni anni e che riguarda l’obbligo per le aziende e i professionisti proprietari di un sito internet di indicare il proprio numero di partita IVA sulla home page.
L’obbligo esiste sia per chi possiede un sito web cosiddetto “vetrina” in cui espone i propri servizi/prodotti sia per chi possiede siti di vendita on line, i siti e-commerce che fungono da negozi virtuali. Non sono quindi esentati coloro che utilizzano il web per perseguire semplici fini pubblicitari o informativi.
La norma è del 2001 ma se n’è cominciato a parlare da poco perché sono arrivate le prime multe che partono da un minimo di euro258,23 ad un massimo di euro 2.065,83 e vengono applicate indistintamente a tutti i possessori di partita IVA, indipendentemente dall’attività svolta.
L'Agenzia delle Entrate ha iniziato quindi ad eseguire i controlli e a multare i siti che non hanno adeguato la propria home page per garantire ai visitatori e agli acquirenti la sicurezza sul web e contrastare truffe o abusivismo.
Il riferimento normativo è il seguente: articolo 35, comma 1 del DPR 633/1972, modificato dall’articolo 2 del DPR 404 del 5 ottobre 2001. Ecco il testo della normativa:
Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività).
1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e’ redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate impone quindi che il codice di partita IVA sia indicato in ogni altro documento riconducibile al sito e dove sia richiesta tale specifica (ad esempio va messo nella carta intestata, qualora si dia la possibilità di scaricare tale documento in formato elettronico).
Spesso il problema è da collegarsi a una scarsa informazione su alcune norme che, come questa, rappresentano delle postille legislative poco conosciute.
La norma non è stata molto pubblicizzata, pertanto sono ancora molte le imprese che devono correre ai ripari prima di incappare in un controllo e trovarsi a dover pagare cifre salate per aver omesso di inserire un semplice numero di undici cifre.
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